I venditori di crediti fiscali saranno soggetti in capo ai quali il credito è maturato per aver eseguito interventi in materia edilizia ed energetica agevolati ai sensi degli articoli 121 e 122 del decreto legge n°34 del 2020 e successive modificazioni
Contestualmente all’atto di vendita, il credito fiscale viene ceduto a fronte di un pagamento a mezzo assegno circolare, che viene trattenuto dal notaio sino al momento in cui si è perfezionato il trasferimento dal cassetto fiscale del cedente a quello del cessionario. L’assegno circolare viene quindi rilasciato dal notaio al venditore.
Una volta che abbiamo la documentazione completa delle due parti, lo studio legale comincerà a fare le verifiche del caso. Tutta l’operazione si può concludere in meno di 30 giorni se non si rimanda eccessivamente l’appuntamento con il notaio, l’unica incombenza per cui tutte le parti devono essere presenti.
A seconda della ragione per cui il credito fiscale si è generato (Bonus Facciate, Superbonus 110% Bonus impianto fotovoltaico…), si trovano oggi sul m
L’operazione è perfettamente legale in quanto gli art.121 e 122 del decreto legge n°34 del 2020 e successive modificazioni hanno disposto la cedibilità dei crediti d’imposta derivanti da taluni tipi di interventi in materia edilizia ed energetica.